Proprio oggi sono venuto a conoscenza
dell’ennesimo episodio in cui un
semplice cittadino vede rifiutato il SUO diritto di ritirare il SUO denaro da
un impiegato di un ufficio postale di Roma . Motivo: la somma di danaro richiesta
eccede i mille euro.
Volendo pensare alla buona fede degli
uffici, si può ipotizzare una errata interpretazione delle vigenti leggi in
materia di antiriciclaggio, ma ad essere più maliziosi viene in mente che
qualcuno stia traendo in inganno i correntisti, motivando il proprio
comportamento con l’applicazione delle norme sul contante secondo le quali sono
sanzionati i pagamenti superiori alla soglia limite di € 1,000,00.
Come stanno davvero le cose? In verità
non ci sono limiti ai prelievi in contanti presso gli intermediari finanziari
poste o banche. Come pure non esiste alcuna norma che richieda la
giustificazione allo sportello della motivazione di un prelevamento.
Per evitare tale sopruso si potrebbe,
addirittura, procedere con una denuncia per appropriazione indebita.
Se un correntista ha dei risparmi in
deposito, nessuno può rifiutarsi di restituirli al legittimo proprietario a suo
esclusivo piacimento, visto che la titolarità dei soldi resta del risparmiatore
e che, in ogni caso, la transazione è tracciata.
L’unica cosa che lo sportello può
contestare è la mancata prenotazione della somma richiesta.
Cosa fare se l’ufficio postale o la
banca rifiutano di farvi effettuare il prelievo?
Secondo il parere di diversi avvocati
consultati, sussistono addirittura gli estremi per una denuncia, nei confronti
dell'impiegato “reticente”, per appropriazione indebita ex art. 646 cod.
penale, reato punito con la reclusione fino a tre anni e con una multa fino a
1.030 euro.
Di fatto ,sui prelievi e sui depositi
allo sportello esiste la circolare dell'Abi dell’11 gennaio 2012, relativo a
misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo
mafioso ( Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 – Art 12 del D.L. 201
del 2011 – Prelievi e versamenti di contante) questa cita testualmente :
“ omissis … pertanto, il limite di
importo sopra indicato, avendo a riferimento i soli trasferimenti, non può
trovare applicazione ad operazioni di versamento e di prelievo in contanti su
conti correnti e libretti di deposito. In altri termini non può opporsi diniego
alle predette operazioni di versamento e di prelievo in contanti richieste dal
cliente.”
Questo non toglie che comunque esistono
degli obblighi di controllo da parte di banche e poste. Innanzitutto gli
istituti finanziari devono identificare e registrare le operazioni effettuate
nei confronti di persone che abbiano un rapporto o che eseguano operazioni
finanziarie. La norma ha il chiaro scopo di monitorare fiscalmente le
operazioni che dovranno essere segnalate all’anagrafe tributaria. Dal 1°
gennaio 2012, inoltre, gli intermediari devono comunicare ogni singolo
movimento riferito ai rapporti continuativi e l'ammontare di ogni operazione
fuori conto. Lo scopo? Chiaro! Creare la famosa banca dati del Fisco attraverso
la quale lo stesso Fisco ora ha accesso ai movimenti del conto corrente.
La banca è poi tenuta a registrare alcune informazioni ai
fini dell’antiriciclaggio come le operazioni che comportano movimentazioni pari
o superiori ai 15.000 euro (anche in più tranche) o che possano far sospettare,
per la loro natura e frequenza, attività di riciclaggio o terrorismo. La banca
è tenuta a segnalare queste operazioni sospette.
Quindi di fronte a rifiuti a
consegnarvi i soldi non abbiate alcun timore, ricordatevi che le somme depositate
sono le vostre !!
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