Chi siamo

Our main activity is Economy and Finance themes. We study the market development and the economical news coming from different countries in particular U.S., Europe and Japan. We elaborate all data by a software – Pythia – with the purpose to make forecasting about the trend of the most important Stock Exchange index and the process of the main currencies and commodities.

Il nostro pane quotidiano è lo studio di ciò che riguarda l'Economia e la Finanza. Seguiamo gli andamenti dei mercati e le notizie economiche provenienti dai vari paesi con particolare attenzione agli Stati Uniti, l'Europa ed il Giappone. Elaboriamo i dati tramite un software - Pythia - con lo scopo di effettuare previsioni sugli andamenti degli indici di borsa, sulle valute e sulle principali commodities.

PYTHIA takes the name by the priestess who pronounced the oracles at Delfi’s sanctuary.

In our case, take inspiration from the origin of the name, it is “our oracle” represented by an artificial neural Network with the purpose to pointout the future way of stock index, currencies and commodities.

PYTHIA trae il nome dalla sacerdotessa che pronunciava gli oracoli nel santuario di Delfi.

Nel nostro caso, ispirandosi all'origine del nome, rappresenta il "nostro oracolo" nelle vesti di una rete neurale artificiale

(ANN "Artificial Neural Network") che ha il compito di indicarci la direzione futura dei mercati azionari, delle valute e delle commodities.



martedì 15 gennaio 2013

Le spese per la formazione del personale.


            Nella realtà odierna, per ogni  impresa, è indispensabile avere del  personale che sia in possesso di adeguate capacità professionali. Tale esigenza deriva da vari fattori, come ad esempio l'avanzamento del progresso tecnologico o l'evoluzione della normativa fiscale o civilistica.
            Da qui dunque la necessità sia di formare il personale.
Ovviamente tutto questo ha un costo. Il problema che qui si vuole analizzare è quello di definire se tali costi possono essere considerati costi di esercizio e in quali casi devono o possono invece essere capitalizzati.
           Secondo la prassi di diversi uffici tributari, per le spese relative all’aggiornamento professionale dei dipendenti e dell’imprenditore si applicano le modalità di deduzione previste per le “spese relative a più esercizi” (altrimenti dette “spese pluriennali”) di cui al comma 3 dell’articolo 108 del Tuir, in base al quale tali spese (diverse da quelle relative a studi e ricerche e dalle spese di pubblicità, propaganda e di rappresentanza) sono deducibili “nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio”.
La norma, in altri termini, attribuisce una discrezionalità tecnica all’azienda acquirente, il cui limite è rappresentato dallo stesso programma di ammortamento predisposto dall’azienda interessata.
Il calcolo della quota annuale da portare in deduzione si ottiene dividendo il costo del bene per il numero degli anni previsti in tale programma.
La conseguenza di tale interpretazione è che per il Fisco le spese in esame non sono riconducibili nel novero delle spese per studi e ricerche di cui al comma 1 dello stesso articolo 108, per le  quali è previsto un trattamento fiscale più favorevole consistente nella possibilità di portare le spese stesse in deduzione per l’intero importo nell’esercizio in cui sono sostenute, ovvero in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.

La tesi della Corte di Cassazione
                        La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3871/2002 ha affermato che è facoltà dell’imprenditore scegliere se dedurre il costo in un unico esercizio o se frazionarne la deduzione, fino ad un massimo di quattro esercizi; in questo – continua la sentenza - non ha importanza la distinzione tra costi diretti al miglioramento dell’organizzazione aziendale e quelli miranti all’accrescimento della professionalità delle persone che in essa collaborano.
            La stessa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5193/2000, nonché anche con quella n. 3413/2002, aveva in linea di massima già esposto il proprio orientamento, affermando che le spese per l’aggiornamento professionale di cui trattasi rientrano fra “le spese relative a studi” di cui all’articolo 108 Tuir e ne seguono il relativo trattamento fiscale.
Secondo la Corte, infatti, le spese per l’aggiornamento professionale dell’imprenditore e dei suoi dipendenti vanno comprese in detta previsione, considerato che l’ampiezza letterale e logica del riferimento agli “studi” non può non abbracciare tutti gli esborsi finalizzati al potenziamento dell’impresa per il tramite di energie intellettuali, senza distinguere a seconda che l’attività di studio riguardi il miglioramento dell’organizzazione aziendale ovvero la competenza delle persone che in essa collaborano.

Il principio contabile  N. 24
In disaccordo con la tesi dell’Amministrazione Finanziaria anche l’impostazione data al problema dal principio contabile 24, il quale ammette la capitalizzazione di tali costi solo se sono sostenuti da una impresa di nuova costituzione, o da una impresa preesistente rispetto ad una nuova successiva attività, ovverosia solo se si è in presenza dei cosiddetti “costi di start-up”.
Tale Principio contabile riconduce nell’alveo dei costi di addestramento e di qualificazione del personale tutti quelli sostenuti dall’impresa per elevare il grado di professionalità dei propri dipendenti. Tali costi sono definiti “di periodo” e, pertanto, devono essere iscritti nel conto economico dell’esercizio in cui sono sostenuti.
Come conseguenza di quanto sopra, devono essere imputati a conto economico:
Costi di ricerca;
Costi sostenuti prima della apertura di un nuovo stabilimento, costi di start-up sostenuti prima che gli impianti producano a regime (impianto e ampliamento, avviamento impianti);
Spese di costituzione (legali e notarili);
Costi di formazione e addestramento personale;
Costi di pubblicità e oneri relativi;
Costi di ristrutturazione e costi sostenuti per la riorganizzazione del business o di una linea di produzione.


I corsi di natura extraziendale
            Affrontato il lato relativo alla deduzione per l’impresa, resta da sottolineare che in capo ai dipendenti la frequenza di corsi organizzati per meri fini aziendali non produce reddito imponibile.
            Piuttosto diverso, invece, il discorso qualora si parli di costi che hanno natura extraziendale: si pensi ad un corso di golf pagato dal datore i lavoro ai propri dipendenti.
            In tale caso, tuttavia, non sempre si è in presenza di fringe benefit; in capo ai dipendenti bisogna infatti distinguere a seconda che il corso pagato dall’imprenditore sia diretto alla generalità dei dipendenti (o a singole categorie di questi) o meno; solo nel primo caso, infatti, esso non genera materia imponibile.
            Per la società invece la distinzione fatta per i dipendenti non ha rilevanza, nel senso che essa potrà legittimamente dedurre i relativi costi solo per la parte non eccedente il 5 per mille dell’ammontare delle spese per lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi, in base a quanto previsto dall’articolo 100 Tuir.

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